Il 1 luglio dello scorso anno è entrata in vigore la nuova normativa alla SOLAS. Per tutelare la sicurezza e la vita di tutti coloro che lavorano in mare è stato introdotto l’obbligo di certificare il peso lordo del container da imbarcare. La mancata comunicazione comporta il mancato carico a bordo dello stesso. E’ stato infatti riscontrato in passato che i cntrs movimentati risultassero più pesanti di quanto riscontrabile dalla documentazione di viaggio o addirittura fossero caricati oltri il limite consentito. Ciò rendeva più rischiose le operazioni a terra nonché pregiudicava la corretta stesura del piano di stivaggio della nave.

In Italia la normativa è stata recepita tramite il decreto VGM il quale stabilisce sia che lo shipper è il soggetto responsabile per la comunicazione del dato sia le modalità operative per mezzo delle quali determinare il peso certificato.

Mi ricordo che quel periodo per ristrutturare e adeguare i processi aziendali alla nuova normativa fu molto sfidante!

A distanza di diversi mesi dall’introduzione della normativa è stato organizzato, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un incontro tra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e Confartigianato Trasporti per fare il punto su questa prima fase. Dalla riunione sono emersi i 3 seguenti punti di discussione:

  1. Il soggetto responsabile della determinazione del VGM
  2. L’ingresso in terminal dei cntrs sprovvisti di dichiarazione VGM
  3. Shipping document

Nella prassi operativa si sono create diverse situazioni dove non è lo shipper direttamente a determinare il dato ma questi ha affidato a terzi soggetti (vettori, stazioni di pesa, tmnl) il mandato di pesare i cntrs per proprio conto. Ciò ha fatto sorgere il dubbio che anche questi soggetti divenissero responsabili per le procedure di loro diretta e stretta competenza. Il comando ha però escluso la responsabilità di quest’ultimi.

Leggendo infatti la normativa il dettato è molto chiaro e non lascia spazio a interpretazioni diverse in quanto è lo shipper l’unico responsabile della determinazione del VGM.

La prassi di cui sopra ha portato a degli sbalzi temporali tra il momento nel quale avviene la pesatura del cntr e la trasmissione della relativa dichiarazione VGM. Confartigianato Trasporti ha lamentato infatti la situazione che presso alcuni porti, seppur i cntrs fossero provvisti di regolare bindella di pesa, non sono stati scaricati a causa della mancata trasmissione della dichiarazione.

Personalmente ritengo che questo orientamento, seppure sostenuto da valide considerazioni di natura logistica, sia in contrasto con la norma che è poi quella che deve guidare le nostre scelte. Riprendendo il testo, la norma afferma che i cntrs sprovvisti di dichiarazione non saranno imbarcati non che non potranno essere introdotti presso il terminal portuale.

L’Autorità si è a ogni modo impegnata per individuare un orientamento comune per tutti i porti Italiani. A livello di razionalizzazione del processo il Comando ha deciso di predisporre un unico modello di Shipping document ovvero di dichiarazione VGM.

Attualmente la situazione si presenta molto composita. Da un lato ogni Shipper ha prodotto in house il proprio modello di dichiarazione inserendo i diversi dettagli necessari per l’imbarco. Dall’altro i carriers di maggior dimensioni hanno invece stabilito delle procedure e realizzato format ad hoc per la trasmissione del dato. Lo sforzo dell’Autorità di individuare delle modalità uniche è importante per creare delle condizioni di lavoro omogenee e certe in ogni porto del Paese.