La Bill of Lading è il documento prinicipale in utilizzo nelle spedizioni via mare. Questo documento è internazionalmente riconosciuto e grazie alle sue peculiarità riesce a regolare le relazioni che intercorrono tra i diversi soggetti coinvolti in una compravendita internazionale, partendo dal venditore, passando per i vettori e giungendo infine al compratore.

Si dice che il 3 sia il numero perfetto e forse il successo della Bill of Lading come facilitatore e garanzia delle relazioni internazionali dipende proprio da questo. 3 sono infatti le funzioni che questo documento assolve:

  • Contratto di trasporto
  • Ricevuta di presa in carico
  • Titolo di credito rappresentativo della merce

Innanzitutto la polizza di carico è un contratto di trasporto che viene stipulato tra lo shipper (il venditore o un terzo soggetto) e il vettore ovvero la compagnia marittima incaricata della spedizione.  In polizza sono contenute le direttive su come dovrà essere eseguita la spedizione. E’ individuato il soggetto al quale è destinata la merce (consignee) e colui al quale deve esserne notificato l’arrivo (notify). Sono indicati, ancora, il porto di imbarco/ sbarco, la nave e i luoghi di ritiro e consegna in caso di servizi on carriage. In quanto contratto di trasporto, inoltre, l’emissione della polizza da parte della compagnia marittima rappresenta la ricevuta di presa in carico della merce dalla stessa.

Oltre che essere un contratto di trasporto la Bill of Lading è titolo di credito rappresentativo delle merci. Ciò significa che il legittimo destinatario della merce, ovvero colui che è indicato in polizza come consignee, ha il diritto di farsi consegnare la merce dietro presentazione della polizza stessa.

La polizza di carico può essere un documento negoziabile e trasferibile. Questo vuol dire che la proprietà della merce può essere trasferita più volte durante il viaggio mediante girata. Ciò è possibile però solo nel caso la polizza sia emessa “all’ordine” ovvero quando nel riquadro del consignee è riportata la dicitura “To order of“. Quando invece il consignee è espressamente indicato il documento si ritiene non negoziabile e non trasferibile in quanto il legittimo possesore è già individuato.

Ricapitolando la polizza di carico è un documento dalla duplice natura. E’ allo stesso tempo contratto di trasporto e titolo di credito. Le molteplici funzioni che la contraddistinguono le consentono di essere un strumento assai duttile nell’amibito del commercio internazionale.