Nell’ambito del commercio internazionale assumono un ruolo molto delicato le operazioni doganali ovvero quelle operazioni con le quale l’esportatore o importatore regolarizza lo stato delle proprie merci nei confronti dello Stato dal quale le merci vengono esportate o importate.

Da sempre gli Stati hanno prestato molta attenzione al controllo dei propri confini nazionali. Tramite l’applicazione delle tariffe doganali alle merci in transito infatti vengono generate una parte delle entrate statali.

L’organismo statale preposto al controllo delle merci nel territorio doganale è la dogana. Questa ha il compito di riscuotere i dazi e gli altri tributi gravanti sulle merci in import e di controllare l’uscita delle merci in export. Oltre questa funzione squisitamente fiscale l’organo ha il dovere di verificare che le merci in transito rispettino tutti i requisiti di legge.

La procedura mediante la quale la dogana verifica la veridicità o meno degli elementi indicati nella dichiarazione doganale presentata dal transitario insieme con la merce, e procede, in seconda battuta, alla determinazione dei dazi dovuti è detta accertamento. Di norma questa avviene contestualmente all’operazione doganale durante la quale viene emessa la bolla doganale che accerta l’avvenuto sdoganamento delle merci.

La bolla doganale riporta tutta una serie di elementi che vanno a identificare la spedizione. Sono indicate le parti coinvolte, i documenti commerciali presentati, tutti i dettagli necessari all’identificazione della merce nonché la provenienza e la destinazione delle stesse.

A prima vista le bolle doganali possono sembrare simili. Ciò dipende dal fatto che per ragioni di semplificazione tutti  i diversi modelli non sono altro che esemplari di un unico documento detto DAU ovvero il Documento Amministrativo Unico. Il DAU si compone di 8 esemplari che assumono nomi e funzionalità differenti a seconda del tipo di operazione che viene effettuata. Vediamo insieme quali sono le principali operazioni che sono coperte dal documento;

  • Esportazione
  • Transito
  • Importazione

Nel caso di una esportazione il contribuente dichiara nei confronti dello Stato che la merce è uscita definitivamente o temporaneamente dal territorio Nazionale o Comunitario.

Vengono utilizzati i primi tre esmplari del DAU e la tipologia di operazione prende il nome di EX. Questo nasce e si esaurisce nel Paese di origine e non accompagna mai le merci. Dal 1° luglio 2007 consequenzialmente all’EX viene prodotto il DAE, il Documento Accompagnamento Esportazione, che assolve alla funzione di accompagare le merci fino alla dogana di uscita comunitaria.

Il regime di transito si ha quando vengono fatte circolare merci all’interno della comunità europea in attesa di essere assoggettate al regime definitivo. Il transito può essere esterno in caso di merci provenienti da paesi terzi (T1) o interno in caso di merci appartenenti alla comunità (T2).

Per consentire lo spostamento delle merci all’interno dell’Unione viene emesso dalla dogana d’ingresso il DAT, il Documento Accompagnamento Transito, che corrisponde agli esemplari 4 e 5 del documento unico. Questo accompagna sempre le merci a garanzia di sicurezza e tracciabilità ed è obbligatorio presentarlo alla dogana di destinazione al fine di poter espletare le formalità d’importazione.

L’ultima tipologia di fattispecie è l’importazione. Il soggetto che importa dichiara l’introduzione della merce all’interno del territorio nazionale e nel caso di una operazione in regime definitivo corrisponde le imposte e i diritti doganali gravanti sulla merce nazionalizzandola. Vengono utilizzati a tal fine gli esemplari 6, 7 e 8 del DAU e la tipologia di operazione è detta IM.

Le possibilità di utilizzo del DAU non si esauriscono qui. Oltre le operazioni sopra descritte è possibile per le imprese accedere ad ulteriori regimi che consentono di adattare le loro esigenze alla necessità dell’agenzia di controllo e sicurezza delle merci che vengono moviementate in entrata e in uscita dal paese.