La settimana scorsa ero presso la Camera di Commercio di Napoli e ho avuto modo di prendere parte ad un’interessante seminario sul contenzioso doganale e gli aspetti del job act organizzato da A.C.C.S.E.A. (Associazione Campana Corrieri, Spedizionieri e Autotrasportatori) e A.C.P ( Associazione Commercialisti Partenopei) con il patrocinio dell’ODCEC di Napoli e della CCIAA di Napoli.
La dogana è un organismo statale che ha il compito di controllare le merci che transitano nel territorio doganale. Questa ha il compito di riscuotere i dazi e gli altri tributi gravanti sulle merci in import e di controllare l’uscita delle merci in export. Oltre questa funzione squisitamente fiscale l’organo ha il dovere di verificare che le merci in transito rispettino tutti i requisiti di legge.
La procedura mediante la quale la dogana verifica la veridicità o meno degli elementi indicati nella dichiarazione presentata dallo spedizioniere doganale insieme con la merce, e procede, in seconda battuta, alla determinazione dei dazi dovuti è detta accertamento. Di norma questa avviene contestualmente all’operazione doganale durante la quale viene emessa la bolla doganale che accerta l’avvenuto sdoganamento delle merci. La legge, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 374 del 1990, consente alle parti, entro 3 anni dall’emissione della bolletta definitiva, qualora siano sopravvenuti fatti nuovi relativi agli elementi dell’accertamento in prima sede, di procedere con la revisione dell’accertamento.
L’accertamento avviene in contraddittorio con la controparte. Nel caso la revisione sia avanzata d’ufficio dalla dogana e la rettifica non venga accettata dalla controparte la questione viene portata dinnanzi all’amministrazione giudiziaria competente che apre il contenzioso doganale.
Una delle fattispecie che può comportare l’avvio della procedura da parte dell’autorità doganale è quella contemplata dall’art. 202 del codice doganale comunitario che riguarda l’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta ai dazi all’importazione. Ai sensi dell’articolo di cui sopra sono debitori dell’obbligazione doganale:
- la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare
- le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare
- le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente
Tra i soggetti maggiormente penalizzati vi è l’operatore doganale. Ai sensi dell’art. 11 comma 2 si presume infatti autore della violazione colui che ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi e quindi la sanzione viene notificata direttamente al firmatario della bolla doganale, mentre il proprietario delle merci è considerato come debitore in solido. A favore dello spedizioniere doganale esistono tre situazioni esimenti che comportano l’estinzione del procedimento sanzionatorio a suo carico. L’art. 9 prevede l’annullamento della sanzione se questa viene prima pagata da altri, normalmente il proprietario delle merci. L’art. 10 afferma che “chi inducendo altri in errore incolpevole determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale” (Manuale pratico di tecnica doganale, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007). Infine lo spedizioniere operando in base ad un mandato con procura non è responsabile personalmente per eventuali obbligazioni, che ricadono nella sfera giuridica del rappresentato, salvo la facoltà di quest’ultimo di rivalersi nei suoi confronti qualora queste siano a lui imputabili. Spetterà all’autorità competente stabilire in base ai fatti e alle prove presentate la responsabilità dei diversi soggetti.
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