Il 1° Luglio 2017 sarà esattamente trascorso un anno dall’entrata in vigore della normativa SOLAS che impone la determinazione del VGM ovvero della massa lorda verificata dei containers da imbarcare. Questa norma come sappiamo si è resa necessaria al fine incrementare il livello di sicurezza nei trasporti marittimi. Come previsto dalla normativa il primo anno è stato un anno di transizione, da un lato, per consentire il graduale adeguamento degli operatori coinvolti, dall’altro, per verificare e risolvere eventuali criticità.
Nei primi mesi dell’anno fu organizzato, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un incontro tra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e Confartigianato Trasporti per fare il punto su questa prima fase. Tra i diversi punti che vennero affrontati in quella sede fu deciso di predisporre un unico modello di Shipping document ovvero di dichiarazione VGM al fine di omogeneizzare la situazione a livello nazionale.
Lo scorso 5 Giugno è stata pubblicata la nuova circolare “Sicurezza della navigazione” emanata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto circa le nuove norme in tema della determinazione del VGM. La circolare sancisce la fine del periodo transitorio e quindi delle deroghe concesse agli operotari in particolare nell’utilizzo di strumenti di pesa non regolamentati, e nei suoi dettami fa tesoro dell’esperienza e delle prassi che si sono consolidate in questo primo anno. Tre sono i punti principali su i quali soffermarsi:
- Metodi di pesatura
- Tolleranza
- Shipping document
Per la pesatura attraverso il metodo 1 la prima circolare indicava la pesatura del container una volta terminate le operazioni di carico. Nella prassi operativa si è andata affermando la pesatura del mezzo vuoto/pieno e oggi la circolare lo enuncia tra le modalità contemplate in questa categoria.
Relativamente al metodo 2 non ne è più consentito l’utilizzo libero. Possono accedere a questo metodo solo gli Operatori Economici Autorizzati ovvero che abbiano la qualifica AEO e siano in possesso di sistemi di gestione della qualità certificati.
La tolleranza in sede di controllo tra il VGM dichiarato e quello effettivamente rilevato è rimasta confermata entro il +/- 3%.
Per lo Shipping document la circolare ne prevede il contenuto obbligatorio dal 1° Luglio 2017. Fino a questo momento ogni Shipper ha provveduto a predisporre autonomanente la propria dichiarazione indicando il contenuto minimo richiesto ovvero i dettagli dell’azienda, il soggetto dichiarante, metodo utilizzato, sigla container e il VGM. La circolare in aggiunta a questi dati inserisce l’obbligo di riportare il numero di matricola della pesa nel caso di utilizzo del metodo 1 e una dicitura di conformità della dichiarazione alla normativa.
Di seguito Vi riporto la circolare da scaricare. La potete anche trovare sul sito della Guardia Costiera nella sezione circolari.
Circolare VGM “Sicurezza della Navigazione”
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