Il 21 dicembre è stato firmato il decreto ministeriale n. 585/2020 contenente le disposizioni per il prossimo anno in materia di divieti di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7.5 tonnellate. Questo anno il calendario è stato derogato più e più volte a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
La ridotta circolazione sulle strade e la necessità di fare giungere le merci in tempi brevi, dove ce ne è più bisogno, ha fatto venire meno il presupposto del dispositivo, ovvero quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale nei momenti di maggiore intensità della stessa.
Quali sono le novità?
Leggendo insieme il decreto notiamo che ci sono delle innovazioni rispetto alla normativa corrente. In particolare, vorrei condividerne con voi alcune che hanno attirato la mia attenzione. All’articolo 6, in tema di “Agevolazioni per il trasporto intermodale”, al comma 7, è riportato quanto segue;
7. Il divieto di cui all’articolo 2 non si applica altresì per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine o destinazione all’interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.
Continuando la lettura del testo troviamo in ordine gli articoli 8 e 13 in tema di emergenza da Coronavirus. Nel dettaglio il 1° articolo si riferisce alle “tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto”, mentre il 2° riguarda l’efficacia del decreto connessa all’emergenza COVID-19;
8.1.h) prodotti per fronteggiare l’attuale emergenza da Coronavirus (COVID-19), tra i quali:
l) dispositivi di protezione individuale, quali, a titolo esemplificativo, mascherine, dispositivi medici, camici, guanti monouso, visiere e tute protettive;
2) prodotti per la prevenzione ed il trattamento, quali, a titolo esemplificativo, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
3) prodotti per l’igiene di superfici, ambienti interni ed abbigliamento, quali, a titolo esemplificativo, quelli finalizzati ai trattamenti di sanificazione, disinfezione, igienizzazione, detersione, sterilizzazione e pulizia.
13.1. Nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19 determini ripercussioni anche sull’autotrasporto delle merci in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura. nonché degli ulteriori beni di prima necessità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, può disporre la sospensione temporanea dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Quali sono i giorni di divieto?
Gennaio: tutte le domeniche, venerdì 1 e mercoledì 6 dalle ore 9:00 alle ore 22:00.
Febbraio: tutte le domeniche dalle ore 9:00 alle ore 22:00.
Marzo: tutte le domeniche dalle ore 9:00 alle ore 22:00.
Aprile: tutte le domeniche, lunedì 5 dalle ore 9:00 alle ore 22:00, venerdì 2 dalle ore 14:00 alle ore 22:00, sabato 3 ore 9:00-16:00, martedì 6 ore 9:00-14:00.
Maggio: tutte le domeniche e sabato 1 dalle ore 9:00 alle ore 22:00.
Giugno: tutte le domeniche e mercoledì 2 dalle ore 7:00 alle ore 22:00.
Luglio: tutti i sabati dalle ore 8:00 alle ore 16:00, tutte le domeniche dalle ore 7:00 alle ore 22:00, venerdì 23 e 30 dalle ore 16:00 alle ore 22:00.
Agosto: tutte le domeniche dalle ore 7:00 alle ore 22:00, venerdì 6 e 13 dalle ore 16:00 alle ore 22:00, sabato 7 e 14 dalle ore 8:00 alle ore 22:00, sabato 21 e 28 ore 8:00-16:00.
Settembre: tutte le domeniche dalle ore 7:00 alle ore 22:00.
Ottobre: tutte le domeniche dalle ore 9:00 alle ore 22:00.
Novembre: tutte le domeniche e lunedì 1 dalle ore 9:00 alle ore 22:00.
Dicembre: tutte le domeniche, mercoledì 8 e sabato 25 dalle ore 9:00 alle ore 22:00.
Conclusioni
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria i divieti camion sono stati sospesi a più riprese. Come ho fatto in questi mesi continuerò a tenervi aggiornati tramite i miei canali social su eventuali sospensioni del presente calendario. Per restare aggiornato sulle prossime sospensioni, clicca sull’icona del tuo canale social preferito in fondo alla pagina.
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