Sono trascorsi ormai 4 anni dall’estate del 2016 quando fu introdotto l’obbligo di determinare la massa lorda certificata dei containers da imbarcare sulle navi. Mi ricordo i mesi precedenti quell’estate. Shippers, Autorità, terminal portuali e vettori erano impegnati a studiare la normativa per ridefinire i processi logistici.
Oggi pesare il container è diventata una attività di routine. Quando parli di VGM con un addetto ai lavori è chiaro di cosa di sta parlando.
Cosa prevede la nuova circolare?
In data 27 Ottobre 2020 il Comando Generale delle Capitanerie ha emanato la circolare n. 160/2020 con argomento la determinazione della massa lorda verificata del contenitore. A distanza di 2 anni dalla circolare n. 138/2018, il Comando torna in argomento con alcune precisazioni per gli Shippers che intendano avvalersi dell’uso del Metodo 2 per stabilire il valore del VGM.
Il Metodo 2 è il processo che prevede la determinazione del peso del container a partire dalla sommatoria dei singoli elementi di carico. Il caricatore per ottenere il VGM deve pesare il carico, i materiali di rizzaggio e di imballaggio con strumenti di pesatura regolamentati e aggiungere il valore della tara riportata sulla porta del contenitore. I caricatori non possono utilizzare questo metodo in modo libero. Per farlo devono essere in possesso di una procedura di pesatura certificata, specifiche certificazioni e presentare domanda all’Autorità competente. L’Autorità ne autorizza l’utilizzo tramite iscrizione nello specifico elenco delle aziende autorizzate previa verifica della domanda.
Il Comando con l’ultima circolare ha precisato i requisiti dei quali devono essere in possesso gli shippers per presentare istanza ai fini dell’iscrizione nell’apposito registro. La prima puntualizzazione riguarda la certificazione del processo di pesatura da parte di organismi regolamentati. Negli anni era sorto il dubbio se l’accreditamento dovesse interessare anche altri processi aziendali. L’Autorità ha specificato che è sufficiente l’evidenza certificativa della sola procedura di pesatura ai fini del calcolo del VGM.
La seconda precisazione riguarda i documenti da allegare all’istanza di registrazione. I richiedenti devono presentare copia del certificato di accreditamento del processo di pesatura e della visura camerale in corso di validità. Il Comando richiede che la certificazione riporti la seguente dicitura; “Procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura per la determinazione della “Massa Lorda Verificata del contenitore>> (VGM) secondo il Metodo 2 previsto dagli emendamenti al Capitolo VI Regola 2 dalla Convezione SOLAS 74 come emendata”. La richiesta ha efficacia retroattiva. Le aziende già iscritte nell’elenco avranno 6 mesi di tempo a partire data di pubblicazione della circolare per adeguarsi, pena la cancellazione dall’albo e l’impossibilità di utilizzare il metodo 2 per il calcolo del VGM.
Conclusioni
Ricapitolando per avvalerti del metodo 2 devi compiere 3 passaggi. La prima attività da compiere è la certificazione del tuo processo di pesatura da parte di un ente accreditato. Secondo, devi essere in possesso di visura camerale in corso di validità. A questo punto sei pronto per presentare l’istanza tramite l’apposito modulo all’ufficio territoriale competente. Ora dovrai solo attendere la risposta scritta da parte dell’Autorità e la pubblicazione del nominativo della tua società nel registro. E la tua azienda è già iscritta nell’elenco?
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