Lo scorso 9 Aprile 2018 il Corpo delle Capitanerie di Porto ha emanato il Decreto Dirigenziale n. 367/2018 che riguarda le nuove disposizioni per la pesatura dei containers a bordo delle navi. La nuova disposizione abroga il Decreto Dirigenziale n. 447/2016 e rappresenta un ulteriore intervento nella definizione di un quadro operativo chiaro nel contesto delle modifiche alla Regola VI/2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare conosciuta con l’acronimo di SOLAS.
Dal 1° Luglio 2016, data di entrata in vigore della normativa, il Corpo delle Capitanerie di Porto, in quanto Autorità competente, ha lavorato per regolamentare la materia. Dapprima, con il già citato Decreto n. 447/2016, e successivamente, con la pubblicazione della circolare “Sicurezza della navigazione” datata Giugno 2017.
Il nuovo Decreto fa tesoro della consultazione di tutte gli attori a diverso titolo coinvolti e dell’esperienza accumulata in questi quasi primi due anni di sperimentazione per individuare le procedure per determinare la massa lorda dei containers e consentire a tutto il ciclo nave di operare garantendo produttività e sicurezza come previsto dalla normativa SOLAS.
La notizia della pubblicazione del Decreto è passata leggermente in sordina quando invece, a mio avviso, ci sono diverse disposizioni degne di nota.
Innazitutto mi è piaciuto molto l’impianto del testo che, a differenza del precedente, si rivolge a tutti i soggetti interessati dal processo dallo Shipper, passando per il terminalista fino al vettore marittimo.
Riguardo l’utilizzo del Metodo 2 per la determinazione del VGM il decreto prevede, al paragrafo 4, che lo Shipper deve dotarsi di procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura, conformi al paragrafo 3 (Metodo 2) e certificate da Enti accreditati e indica le modalità attraverso le quali lo shipper deve far pervenire la propria richiesta. I soggetti che si avvalgono del Metodo 2, in virtù della qualifica AEO ai sensi del decreto n. 447/2016, potranno contiunare a utilizzarlo in assenza della certificazione fino al 31 Dicembre 2018.
L’ultimo punto che mi preme evidenziare riguarda i controlli e le verifiche al paragrafo 7. Da precedenti disposizioni la tolleranza concessa in sede di verifica tra il VGM dichiarato e quello effettivamente rilevato da parte dell’Autorità era del +/-3%. Il nuovo decreto applica una distinzione. Per le unità con massa lorda pari o inferiore a 10t la soglia di tolleranza è stata portata al +/-5%. Per le unità con massa superiore a 10t la soglia resta ferma al +/-3%.
La Guarda Costiera sul sito istituzionale ha messo a disposizione degli utenti il Decreto Dirigenziale n. 367/2018
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