Il 1° Gennaio 2020 entreranno in vigore le nuove regole Incoterms 2020. Sono giunti al termine i lavori della commissione incaricata di revisionare le regole commerciali. Ogni 10 anni gli Incoterms vengono revisionati da un gruppo di lavoro per tenere conto dell’evoluzione delle pratiche commerciali avvenute nel corso degli anni. Le nuove regole sostituiranno le precedenti regole Incoterms 2010, salvo che queste ultime non siano espressamente richiamate dalle parti nel contratto di vendita.

Cosa sono?

Gli Incoterms sono un argomento spesso poco conosciuto proprio dalle stesse persone che dovrebbero trarre beneficio dal loro utilizzo. Le regole Incoterms sono una raccolta di indicazioni articolata in 11 rese che consentono di ripartire i rischi e le spese connessi al solo trasporto delle merci tra soggetti residenti in paesi diversi. La loro forza è quella di essere un linguaggio comune parlato in tutti i paesi del mondo che va oltre gli usi e i costumi del luogo. Per un ulteriore approfondimento vi suggerisco di leggere l’articolo Incoterms: Cosa sono?.

Quali sono le novità?

Una delle principali novità della nuova versione è la sua chiarezza. Mi ricordo quando agli inizi della mia carriera cominciai a leggere gli Incoterms 2010. Trovai  il testo difficile da comprendere e i contenuti non esposti in modo chiaro. Tutta una altra storia con la nuova versione! Le regole sono presentate e spiegate in modo diretto non lasciando spazio a fraintendimenti. L’obiettivo del team di revisione è stato quello di rendere il testo e i suoi contenuti accessibili agli utilizzatori senza sforzo, anche per i lettori non in possesso di una specifica formazione in materia. Il proposito è stato raggiunto attraverso;

  • Prefazione
  • Note esplicative per gli operatori
  • Elenco delle spese

È stata scritta una ampia prefazione alle regole dove è spiegato il contesto nel quale si inseriscono, il principio base di funzionamento e come leggere il testo. All’inizio di ogni capitolo troviamo una nota esplicativa per gli operatori che illustra con minuzia la regola nei suoi elementi principali. Per ciascun termine è riportata  la ripartizione delle spese tra venditore e acquirente negli articoli A9 e B9.

Spostando invece la nostra attenzione sulle novità sostanziali le modifiche riguardano;

  • Polizze di carico con annotazione di messa a bordo in FCA
  • Diversi livelli di copertura assicurativa in CIF e CIP
  • Organizzazione del trasporto con il proprio mezzo di trasporto in FCA, DAP, DPU e DDP
  • Variazione del nome della regola DAT in DPU
  • Adempimenti in materia di sicurezza

In FCA è ora possibile che compratore e venditore possano concordare che il primo dia istruzioni al proprio vettore di emettere una polizza di carico al venditore. Sarà poi questo ultimo tenuto a presentare la bill of lading al compratore.

Gli Incoterms 2010 prevedevano in CIF e CIP una copertura assicurativa minima della  polizza che fosse conforme alle Clausole (C) dell’Institute Cargo Clauses. Gli Incoterms 2020 fissano per CIP una copertura assicurativa minima maggiore conferme alle Clausole (A) dell’Institute Cargo Clauses, salvo la volontà esplicita delle parti di concordare una copertura inferiore. In CIF è stato mantenuto lo status quo con le Institute Cargo Clauses (C), salvo, anche qui, la libertà dei soggetti di concordare una copertura maggiore.

Le nuove regole ora prevedono espressamente la possibilità delle parti di organizzare la spedizione utilizzando il proprio mezzo di trasporto. Gli Incoterms 2020 riportano, in aggiunta, la dicitura “semplice organizzazione del trasporto” oltre la consueta “stipula di un contratto di trasporto”.

Il nome della regola DAT (Delivered at Terminal) è stato modificato in DPU (Delivered Unloaded Place). L’obiettivo è stato quello di estendere l’applicabilità del termine a tutti i luoghi di destinazione anche diversi dal terminal.

In virtù alla crescente attenzione dei paesi di tutto il mondo al tema della sicurezza, all’interno di ogni capitolo sono stati inclusi gli adempimenti in materia di sicurezza. In ciascuna regola troviamo negli articoli A4 e A7 uno specifico richiamo a tali obblighi in relazione al trasporto e allo sdoganamento.

Conclusioni

Come operatore ritengo che la commissione abbia fatto un ottimo lavoro di revisione. Il testo rispecchia le prassi che ogni giorno avvengono nel commercio internazionale.  A mio avviso l’unico neo riguarda la mancanza di una menzione specifica agli obblighi e alle spese relative alla VGM. La determinazione della Massa Lorda Verificata è ormai diventata una prassi consolidata. Spero che la VGM sarà inclusa nella prossima revisione degli Incoterms.